CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

  • ORDINI: sia diretti che indiretti si intendono sempre salvo approvazione della Zanutta Spa e non possono essere revocati dal committente. Per gli effetti di cui all’art 1327 c.c. essi possono essere eseguiti senza preventiva risposta dalla venditrice. La loro evasione può essere anche parziale con riserva della venditrice di annullare l’ordine per quanto concerne la merce non disponibile.
  • GARANZIE: la qualità dei materiali, si intende quella rilasciata dal produttore. La campionatura serve unicamente ad indicare in modo approssimativo la qualità della merce. Non vengono in alcun modo garantiti i materiali di seconda e terza scelta né, in alcun caso, i materiali posti in opera, né le prestazioni di posa in opera. In qualsiasi caso la responsabilità della venditrice è limitata all’obbligo di provvedere alla sostituzione – franco stabilimento – della merce non corrispondente alle condizione contrattuali e coperta da garanzie; senza peraltro il diritto per il committente di danni sia diretti che indiretti, anche se reclamati da terzi.
  • TERMINI: la garanzia opera se le contestazioni per vizi o mancanza di qualità, saranno fatte alla ditta venditrice – a pena di decadenza – entro otto giorni dal ricevimento della merce ed a mezzo lettera raccomandata. Mai comunque a merce posta in opera. Eventuali reclami per ammanchi od avarie dovranno essere contestati esclusivamente al vettore. Non saranno accettate contestazioni di tale natura a consegna avvenuta.
  • CONSEGNE: alla sottoscrizione dell’avvenuta consegna si intende confermato l’avvenuto controllo da parte del cliente del quantitativo e dell’integrità della merce. La merce viaggia sempre ed in ogni caso ad esclusivo rischio e pericolo dell’acquirente anche se venduta franco destinazione. L’acquirente ha l’obbligo di ritirare la merce. In caso di mancato ritiro tutti i danni e le perdite inerenti e conseguenti, saranno a suo carico. I termini di consegna indicati devono ritenersi sempre approssimativi subordinati alla disponibilità della merce. La merce disponibile però deve essere perentoriamente ritirata nei termini previsti nell’ordine. Nella eventualità di mancata consegna per casi di forza maggiore o fortuiti ed impedimenti di qualsiasi natura, il cliente non avrà diritto ad alcun compenso o rimborso.
  • DEPOSITO: oltre trenta giorni dalla data di consegna pattuita, la venditrice sarà autorizzata a fatturare la merce al cliente. Ad avvenuto pagamento la merce può sostare presso i magazzini della venditrice, ma la stessa non sarà ritenuta responsabile del deterioramento fisiologico che la merce dovesse subire durante questo periodo di permanenza.
  • IMBALLAGGI: vengono addebitati al costo e non se ne accetta la restituzione se non preventivamente concordata.
  • TRASPORTO: le spese di trasporto, salvo particolari condizioni, sono a carico del cliente.
  • PAGAMENTO: il corrispettivo relativo alla merce fornita deve essere pagato nei termini e nel luogo convenuti. Il ritardato pagamento costituirà il debitore senz’altro in mora e darà luogo alla decorrenza degli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 6 punti e per il periodo calcolato dalla data di consegna dei materiali e fino alla data di pagamento. L’emissione di tratte o l’accettazione di qualsiasi titolo a firma del cliente non fa, salvo buon fine, pagamento, ove i titoli di cui sopra non vengono onorati. L’acquirente non potrà in alcun caso e per alcun motivo ritardare, modificare o sospendere i pagamenti; sia pure in ordine ed eventuali garanzie particolari prestate dal venditore. Il committente che sospenda o ritardi i pagamenti decadrà dal diritto di apporre qualsiasi reclamo in ordine alla fornitura.
  • PATTO DI RISERVATO DOMINIO: la merce fornita resta comunque di proprietà del venditore ai sensi dell’articolo 1523 c.c. fino ad avvenuto pagamento del corrispettivo pattuito.
  • FORO COMPETENTE: per qualsiasi azione giudiziaria nonché per l’esame e la risoluzione di qualsiasi vertenza o controversia anche se relativa a regolamenti effettuati mediante tratte, vaglia cambiari o cessioni di effetti di terzi, è esclusivamente competente l’autorità giudiziaria di Udine.